L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ A LAVORATRICI DISOCCUPATE
L'articolo 24, comma 4, del Dlgs 151/2001 stabilisce che la lavoratrice - qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e lei si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione - ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.Da quanto riferito nel quesito, pare che lo stato di disoccupazione fosse al momento sussistente, perché la collaborazione in corso non lo aveva fatto decadere. Lo svolgimento del contratto a progetto non ha, cioé, inciso sulla disoccupazione, che rappresenta il requisito per accedere all'indennità di maternità, la quale, quindi, spetta in base alla norma citata.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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