L'esperto rispondeResponsabilità

L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ A LAVORATRICI DISOCCUPATE

La domanda

Da fine dicembre percepisco l'indennità di disoccupazione Aspi (assicurazione sociale per l'impiego). Il 12 gennaio 2015 ho iniziato una collaborazione a progetto che ho regolarmente comunicato all'Inps, e che non comporta la perdita dello status di disoccupata né della relativa indennità.L'11 marzo 2015 ho presentato la domanda di maternità come lavoratrice dipendente disoccupata. Per mio ulteriore scrupolo, ho interrotto il contratto a progetto. Adesso mi è stato comunicato telefonicamente che la mia domanda sarà rigettata a causa di questo contratto.Vorrei sapere se ho diritto alla tutela della maternità in quanto disoccupata oppure no, in base a quale legge e se esistono gli estremi per un ricorso.

L'articolo 24, comma 4, del Dlgs 151/2001 stabilisce che la lavoratrice - qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e lei si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione - ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.Da quanto riferito nel quesito, pare che lo stato di disoccupazione fosse al momento sussistente, perché la collaborazione in corso non lo aveva fatto decadere. Lo svolgimento del contratto a progetto non ha, cioé, inciso sulla disoccupazione, che rappresenta il requisito per accedere all'indennità di maternità, la quale, quindi, spetta in base alla norma citata.

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