PER IL CANCELLO «VIETATO» NON C'È USUCAPIONE
Non si ritiene che in una simile situazione possa configurarsi una servitù, in quanto non vi sono un fondo dominante ed un fondo servente. Si escluderebbe, pertanto, l'usucapione, sia perchè, non trattandosi di servitù, la stessa non può essere estinta, sia perché non ci sono i presupposti per l'acquisto di un diritto reale. La disposizione contenuta nel regolamento avente natura contrattuale sembrerebbe, invece, configurabile quale divieto di uso di un bene comune. Nemmeno si potrebbe dire che il mancato rispetto della norma regolamentare abbia portato alla sua abrogazione, in quanto, «in materia di condominio, le condotte pregresse dei condòmini ispirate a scarso rispetto di norme regolamentari di per sé chiare non potrebbero assurgere ad interpretazione delle stesse, allorché anche un singolo condomino manifesti il proprio dissenso, lamentandone la specifica violazione, nell'esercizio del proprio diritto sulle parti comuni. Tali prassi o usi non potrebbero modificare il regolamento per difetto del requisito di forma scritta ad substantiam» (Cassazione civile, 7 giugno 2011, n. 12291).Il regolamento, sul punto, deve pertanto ancora essere rispettato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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