L'esperto rispondeResponsabilità

REGISTRO OBBLIGATORIO PER L'ANTIRICICLAGGIO

La domanda

Sono un amministratore di condomìni. In osservanza dlla legge sull'antiriciclaggio, dev'essere predisposto un apposito registro anche per i condòmini? Se sì, quali caratteristiche deve avere, e quali annotazioni deve contenere?

Anche l’amministratore di condominio sembra tenuto agli adempimenti e agli obblighi (per esempio, «di segnalazione delle operazioni sospette» eccetera) previsti dal Dlgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio. Infatti, anche se non vi è una espressa previsione normativa in tal senso, l’articolo 12 del Dlgs citato sispone che «ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:a) i soggetti iscritti nell’albo (dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in materia professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati;c) i notai e gli avvocati...».La disposizione richiamata sembra rivolgersi anche agli amministratori di condominio – seppure non espressamente menzionati – in quanto sembra voler assegnare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio in generale a tutti i professionisti che si occupano di contabilità, a qualunque livello e titolo.L’attività di amministratore di condominio costituisce, allo stato, una "professione", ancorché non ancora organizzata in Ordini e/o Collegi. Al riguardo, l’articolo 1 della legge 4/2013, contenente«disposizioni in materia di professioni non organizzate», ha disciplinato tutte le attività intellettuali (non organizzate in Ordini e Collegi), tra cui anche quella di amministratore di condominio.Dalle norme citate pare, dunque, emergere che l’amministratore di condominio sia tenuto agli adempimenti antiriciclaggio, in quanto, a volte, può vedersi costretto a gestire «operazioni sospette» (e dal primo febbraio 2012 la soglia oltre la quale scatta l’obbligo della tracciabilità è stata abbassata a 999,99 euro).In relazione, invece, alle annotazioni che il registro deve contenere, si precisa che devono essere indicati:1) il professionista intestatario del registro, la sede, la patita Iva e/o il codice fiscale;2) i dati identificativi del cliente/fornitore e/o dell’eventuale condominio (quali nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento);3) il valore dell’operazione svolta o del compenso pagato, con una sintetica descrizione della relativa prestazione.

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