RISCALDAMENTO SENZA COEFFICIENTI CORRETTIVI
Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilisce che la suddivisione delle spese relative al consumo di calore per il riscaldamento deve prevedere la ripartizione dell’importo complessivo in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile. Le valvole termostatiche per la contabilizzazione devono essere installate entro il 31 dicembre 2016. Da questa data, sicuramente, non è più possibile ricorrere ai cosiddetti coefficienti correttivi, tanto che è prevista - dall’articolo 16, comma 8, del decreto citato - una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del criterio illustrato. Il Dlgs 102/2014 sembra dunque una norma imperativa, che prevale anche sui regolamenti condominiali contrattuali. La modalità di rilevazione dei consumi e ripartizione delle spesse per il riscaldamento supera la modalità indicata dal lettore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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