L'esperto rispondeResponsabilità

DELIBERA ANNULLABILE PER MANCATA CONVOCAZIONE

La domanda

In un condominio, dove sono stati deliberati lavori di ristrutturazione, così come sono stati deliberati l’incarico all’impresa e l’inizio dei lavori, pochi giorni prima dell'avvio dell'intervento, l'avvocato di un condomino scrive all’amministratore per comunicare che il suo assistito non ha mai ricevuto le convocazioni di assemblea, poiché risiede non più nel condominio (dove le comunicazioni sono state inviate tramite raccomandata semplice), ma a un altro indirizzo, che peraltro non è mai stato comunicato. L'avvocato, sulla base di queste premesse, annuncia che il suo assitito chiederà l’annullamento delle delibere. Ma l’ultima delibera risale a quattro mesi prima, mentre la mancata convocazione è un vizio che determina l’annullabilità della delibera entro 30 giorni dall’avvenuta assemblea. Si ritiene, pertanto, che siano scaduti i termini per l’impugnazione del verbale. Qual è il parere dell'esperto?

A norma dell’articolo 1136, penultimo comma, del Codice civile, l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condòmini sono stati invitati alla riunione. Sul punto una pacifica giurisprudenza ritiene, però, che la mancata convocazione di un condomino all’assemblea comporta non la nullità, ma la annullabilità della delibera assembleare.In tale contesto, occorre preliminarmente accertare le modalità di comunicazione dell’invito alla assemblea, all’indirizzo comunicato dal condomino all’amministratore. In materia deve infatti valere la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 del Codice civile, per il quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta al momento in cui giunga all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Il principio vale anche per il decorso del termine dei trenta giorni per la impugnazione previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, che decorre, per gli assenti, «dalla data di comunicazione della delibera».

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