DELIBERA ANNULLABILE PER MANCATA CONVOCAZIONE
A norma dell’articolo 1136, penultimo comma, del Codice civile, l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condòmini sono stati invitati alla riunione. Sul punto una pacifica giurisprudenza ritiene, però, che la mancata convocazione di un condomino all’assemblea comporta non la nullità, ma la annullabilità della delibera assembleare.In tale contesto, occorre preliminarmente accertare le modalità di comunicazione dell’invito alla assemblea, all’indirizzo comunicato dal condomino all’amministratore. In materia deve infatti valere la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 del Codice civile, per il quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta al momento in cui giunga all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Il principio vale anche per il decorso del termine dei trenta giorni per la impugnazione previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, che decorre, per gli assenti, «dalla data di comunicazione della delibera».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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