DUE VIE PER RISOLVERE IL RIFIUTO DI TRASCRIZIONE
Fermo restando che il conservatore dei registri immobiliari, se richiesto dalla parte interessata, deve dare conto per iscritto dei motivi del proprio rifiuto a procedere con la trascrizione di un titolo, il lettore ha sostanzialmente due diverse possibilità per ottenere la trascrizione della propria sentenza. Egli, infatti, ai sensi dell’articolo 288 del Codice di procedura civile, può ricorrere allo stesso giudice che l’ha pronunciata chiedendo la correzione materiale della sentenza nel punto in cui vengono omessi i riferimenti delle particelle catastali interessate dal nuovo confine, oppure può presentare istanza ai sensi dell’articolo 745 del Codice di procedura civile avanti al presidente del tribunale presso cui il conservatore esercita le sue funzioni, chiedendo che la sentenza venga comunque trascritta in quanto ritenuta sufficientemente esaustiva nelle relative indicazioni. In entrambi i casi non è necessaria la collaborazione della controparte, la quale, peraltro non può essere ritenuta direttamente responsabile delle eventuali lacune della sentenza.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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