L'ASSENTE NELL'ANAGRAFE PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA
L’articolo 1130, 1° comma n. 6, Codice civile, precisa che «l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni fatto relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro 60 giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili».Sicché, dalla lettura della norma emerge che, qualora il condominio non fornisca personalmente all’amministratore tutte le informazioni necessarie da inserire nel registro anagrafe condominiale, quest’ultimo ha il potere di acquisire le relative informazioni “addebitandone il costo” al condomino inerte.Fatta questa breve precisazione, è pacifico ritenere che non è possibile escludere dall’assemblea dei condomini coloro che non abbiano fornito personalmente i summenzionati dati, in quanto le leggi in materia condominiale conferiscono all’amministratore i poteri per ottenere le predette informazioni, addebitando i relativi costi ai condomini inerti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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