L'esperto rispondeResponsabilità

LAVORI CONTRO L'UMIDITÀ: RIPARTO IN BASE ALLE CAUSE

La domanda

Dalle scale esterne, con realtivo pianerottolo, di un condominio di 4 appartamenti, filtra umidità nel soffitto di un fondo sottostante le scale.Chiedo se le scale possono essere assimilate ad un lastrico solare e i costi per la relativa riparazione possono essere ripartiti come segue: 1/3 della spesa agli utilizzatoti delle scale e 2/3 della spesa al proprietario del fondo sottostante; oppure se devono essere suddivisi secondo i millesimi degli utilizzatori delle scale.

Per lastrico solare si intende quella copertura piana dell'edificio che assolve contemporaneamente la funzione di riparare i piani sottostanti dalle intemperie e di consentire l'utilizzo quale area aperta variamente fruibile. Mentre, il “pianerottolo” (così come definito dal lettore) indica il «ripiano che mette in collegamento due successive rampe di scale oppure, se sito in corrispondenza dei diversi piani dell'edificio, che immette nei diversi ambienti». Sicché, già dalle suindicate definizioni, emergendo una chiara differenza strutturale tra il lastrico solare ed il pianerottolo, ne deriva in prima battuta che quest’ultimo non può essere assimilabile al lastrico solare. Sicché, non potrà trovare applicazione la specifica disciplina prevista dall’articolo 1126.Tuttavia, nel caso prospettato, non si sarebbe comunque potuto applicare l’articolo 1126, per i motivi che verranno precisati di seguito.In tema di riparazioni e/o risarcimento dei danni da infiltrazioni, la prima cosa da fare è capire a chi è imputabile la causa delle infiltrazioni e, di conseguenza, gli eventuali danni.Infatti, se le infiltrazioni provengono da parti comuni dell'edificio, spetta a tutto il condominio (compreso anche il proprietario dell’unità immobiliare che ha subito il danno), in base alle quote millesimali di proprietà, provvedere alla riparazione nonché al risarcimento degli eventuali danni.Se, invece, le infiltrazioni provengono da parti in proprietà esclusiva, il danno dovrà essere risarcito unicamente dal condomino (o dai condomini) che ne ha (hanno) l’uso esclusivo.Sicché, se nel caso prospettato è dimostrabile (dal regolamento condominiale o dal titolo o, ancora, perché è applicabile l’istituto del condominio parziale ai sensi dell’articolo 1123, 3° comma) che le scale con il relativo pianerottolo non costituiscono parti comuni ma vengono utilizzate solo ed esclusivamente da una parte dei condomini, saranno personalmente questi ultimi a farsi carico delle relative riparazioni e dell’eventuale risarcimento danni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©