L'esperto rispondeResponsabilità

LE TABELLE MODIFICATE NON SONO RETROATTIVE

La domanda

Nel condominio dove vivo, in un appartamento di mia proprietà, con la messa in opera delle valvole contabilizzatrici di calore sono emerse considerevoli diversità di potenze di Watt installate nelle varie unità, in appartamenti di pari dimensioni e a parità di millesimi utilizzati per il calcolo della spesa di riscaldamento. Le differenze - rilevate più volte dal gestore del riscaldamento su mio invito, poiché lamentavo un insufficiente grado di riscaldamento rispetto a quanto veniva percepito nelle altre unità del condominio - facevano sospettare questa disuguaglianza di fornitura. L'amministrazione, più volte informata, non ha ritenuto doveroso procedere a un controllo generale: secondo i calcoli fatti, si può considerare che io abbia pagato annualmente 600 euro più del dovuto. Data la certificazione fatta dallo studio tecnico incaricato della contabilizzazione, posso avere il rimborso di cinque anni?

Se le tabelle millesimali utilizzate per il riparto dei costi del riscaldamento contengono errori, ciò non determina nullità delle tabelle o delle delibere fondate sulle medesime, ma ne giustifica la sola revisione - a norma dell’articolo 69, n. 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile - a opera dell'assemblea condominiale o, in difetto, dell’autorità giudiziaria su ricorso del condomino svantaggiato. Questi potrà quindi ottenere la revisione giudiziale con sentenza avente valore costitutivo e, perciò, priva di efficacia retroattiva; successivamente potrà, sulla base dei nuovi parametri, agire con l'azione di indebito arricchimento per ottenere il rimborso delle spese pagate in più, con corrispondente arricchimento degli altri condòmini, a causa del vizio dello strumento di ripartizione (Cassazione civile, sezione III, 10 marzo 2011, n. 5690).

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