LE TABELLE MODIFICATE NON SONO RETROATTIVE
Se le tabelle millesimali utilizzate per il riparto dei costi del riscaldamento contengono errori, ciò non determina nullità delle tabelle o delle delibere fondate sulle medesime, ma ne giustifica la sola revisione - a norma dell’articolo 69, n. 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile - a opera dell'assemblea condominiale o, in difetto, dell’autorità giudiziaria su ricorso del condomino svantaggiato. Questi potrà quindi ottenere la revisione giudiziale con sentenza avente valore costitutivo e, perciò, priva di efficacia retroattiva; successivamente potrà, sulla base dei nuovi parametri, agire con l'azione di indebito arricchimento per ottenere il rimborso delle spese pagate in più, con corrispondente arricchimento degli altri condòmini, a causa del vizio dello strumento di ripartizione (Cassazione civile, sezione III, 10 marzo 2011, n. 5690).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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