NEL LAVORO INTERINALE ANCHE I COSTI DELL'AGENZIA
L’indicazione dell’ex collega è corretta. L’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dispone che per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto, a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Ne deriva quindi un costo analogo a quello dei dipendenti dell’utilizzatore, ossia del soggetto presso il quale il lavoratore somministrato viene inviato per svolgere la propria attività lavorativa, al quale va però aggiunta la percentuale applicata dall’agenzia per il Lavoro, che ha lo scopo di remunerarne l’attività.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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