L'esperto rispondeResponsabilità

IL CONTATORE IDRICO COME SCELTA INDIVIDUALE

La domanda

Ho richiesto la messa all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale dell'installazione di contatori individuali dell'acqua per uso domestico. La proposta è stata respinta. I condomini preferiscono la suddivisione del consumo rilevato da un unico contatore per il numero degli occupanti l'appartamento.Chiedo se posso pretendere la messa a norma degli impianti dato l'importo stratosfericodelle bollette comunali.

Alla stregua della legge 36/1994 e del successivo Dpcm 4 marzo 1996, è prevista – ai fini del risparmio idrico – la progressiva estensione della installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive del settore terziario, a cura e spese dell’utente. Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – dettato in materia di tutela ambientale – ha successivamente riunito in un unico testo tutte le normative su acque, suolo, rifiuti, eccetera, abrogando le precedenti disposizioni e demandando alle Regioni l’adozione di norme e misure volte a razionalizzare i consumi e a eliminare gli sprechi. La Regione Lombardia, con Regolamento Regionale 2/2006, all’articolo 146, ha consentito l’installazione – da parte di ogni utente finale – di appositi misuratori di volumi o portate erogate, ma solo per i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.In tale contesto, salve contrarie disposizioni del regolamento condominiale contrattuale in tema di ripartizione dei costi per il consumo di acqua, non riteniamo illegittima la decisione del condomino di dotarsi di un proprio contatore e successivamente invocare l’applicazione dell’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, per il quale «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne».Alla specie, non può comunque applicarsi la pronuncia della Cassazione 17.557 del 2014 a favore del riparto delle spese di acqua per millesimi di proprietà, posto che tale pronuncia ha riguardato esclusivamente il caso di un appartamento rimasto disabitato nel corso dell’anno.

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