L'esperto rispondeResponsabilità

TFR IN BUSTA PAGA E FINANZIAMENTO GARANTITO

La domanda

Scrivo in merito alla liquidazione della quota integrativa di retribuzione (Quir), circolare Inps 82/2015 e Dpcm 20 febbraio 2015 n.29.L'articolo 3 del decreto sopra citato evidenzia i beneficiari e le cause di decadenza o inammissibilità della domanda di liquidazione del Tfr in busta paga. Il comma 3, in particolare, evidenzia il fatto che la Quir è preclusa in caso di finanziamenti con garanzia del Tfr; tuttavia, lo stesso articolo non dice in modo esplicito se in caso di accensione di finanziamento (garantito da Tfr) successiva all'esercizio dell'opzione, e quindi della liquidazione in busta del Tfr, la stessa vada stoppata. I casi di interruzione infatti sono elencati in modo chiaro nel comma 4.Chiedo pertanto se in caso di finanziamento con garanzia del Tfr stipulato (e notificato al datore di lavoro) successivamente all'esercizio dell'opzione (che risulta irrevocabile da parte del lavoratore fino al 30 giugno 2018), lo stesso determini l'interruzione della Quir.

La circolare Inps citata dal lettore, al punto 2), dispone espressamente che «ulteriore requisito di natura oggettiva è costituito, come anticipato, dall'assenza di disposizione del Tfr, da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di finanziamento»: in questi casi, in linea con la ratio della norma, deve ritenersi che l’intermediario accreditato possa rifiutarsi di erogare il finanziamento, salvo che egli non ritenga sufficiente la garanzia costituita dal Tfr maturato sino a quel momento, ovvero che non siano offerte altre garanzie.

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