L'esperto rispondeResponsabilità

LA FACCIATA CONDOMINIALE È SEMPRE PARTE COMUNE

La domanda

Parte della facciata condominiale ricade all'interno del mio giardino di proprietà. La manutenzione della stessa è a carico mio o del condominio?

La facciata condominiale costituisce parte comune alla stregua dell’articolo 1117, primo comma, n. 1, del Coedice civile, per il quale «sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate...».In assenza di titolo contrario, le spese manutentive della facciata gravano dunque su tutti i condòmini, a norma dell’articolo 1123, n° 1, del Codice civile, secondo cui le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale alla loro quota millesimale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©