PER LE DELIBERE OCCORRE UNA DOPPIA MAGGIORANZA
Le delibere condominiali devono essere adottate con la duplice maggioranza: quella del numero degli intervenuti o dei condòmini e quella del valore. Tali maggioranze non sono tra loro alternative sicché, ai fini della validità delle delibere, è necessario che sussistano entrambe. Sul punto, i commi 2, 3 e 5 dell’articolo 1136 del Codice civile collegano infatti – con la congiunzione "e" – le due componenti necessarie della maggioranza (numero degli intervenuti all’assemblea o dei condomini dell’edificio e numero delle quote millesimali di comproprietà spettanti a ciascun condomino).Nella specie, è dubbio che possa applicarsi la giurisprudenza di cui alla sentenza della Cassazione 4806/2005, per la quale debbono qualificarsi solo annullabili «le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea...». Ciascuno dei condòmini appartenenti alle due diverse maggioranze può, infatti, eccepire la nullità della delibera, stante la mancanza di una utile decisione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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