L'esperto rispondeResponsabilità

PER LE DELIBERE OCCORRE UNA DOPPIA MAGGIORANZA

La domanda

Un condominio è composto da 33 proprietari. Si deve sistemare il piazzale circostante, che è in cattivo stato di manutenzione, e contemporaneamente si è esaminata la possibilità di allaccio alla fognatura "nera". In seconda convocazione l'assemblea ha deliberato nel modo seguente: favorevoli 16, per 508 millesimi; contrari 17, per 492 millesimi. La proposta è stata approvata oppure no?

Le delibere condominiali devono essere adottate con la duplice maggioranza: quella del numero degli intervenuti o dei condòmini e quella del valore. Tali maggioranze non sono tra loro alternative sicché, ai fini della validità delle delibere, è necessario che sussistano entrambe. Sul punto, i commi 2, 3 e 5 dell’articolo 1136 del Codice civile collegano infatti – con la congiunzione "e" – le due componenti necessarie della maggioranza (numero degli intervenuti all’assemblea o dei condomini dell’edificio e numero delle quote millesimali di comproprietà spettanti a ciascun condomino).Nella specie, è dubbio che possa applicarsi la giurisprudenza di cui alla sentenza della Cassazione 4806/2005, per la quale debbono qualificarsi solo annullabili «le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea...». Ciascuno dei condòmini appartenenti alle due diverse maggioranze può, infatti, eccepire la nullità della delibera, stante la mancanza di una utile decisione.

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