SGRAVI NON DOVUTI PER CHI AVEVA GIÀ IL POSTO FISSO
Gli sgravi contributivi previsti dalla legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) sono applicabili alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, con riferimento a contratti a tempo indeterminato stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.L’articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015 prevede che l’esonero non possa essere fruito per le assunzioni di lavoratori che «nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro». Pertanto, nel caso prospettato, se il futuro e ipotetico datore di lavoro assumesse la lettrice entro il termine di sei mesi dalla cessazione del suo precedente rapporto di lavoro, non potrebbe fruire dei benefici contributivi previsti dalla legge stessa.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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