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SGRAVI NON DOVUTI PER CHI AVEVA GIÀ IL POSTO FISSO

La domanda

Sono una giovane farmacista. A febbraio 2015 sono stata assunta a tempo indeterminato con il nuovo contratto previsto dalla legge di stabilità 190/2014. Se dovessi dimettermi nei mesi successivi, il mio ipotetico e futuro datore di lavoro potrà fruire della stessa legge in fase di assunzione?

Gli sgravi contributivi previsti dalla legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) sono applicabili alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, con riferimento a contratti a tempo indeterminato stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.L’articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015 prevede che l’esonero non possa essere fruito per le assunzioni di lavoratori che «nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro». Pertanto, nel caso prospettato, se il futuro e ipotetico datore di lavoro assumesse la lettrice entro il termine di sei mesi dalla cessazione del suo precedente rapporto di lavoro, non potrebbe fruire dei benefici contributivi previsti dalla legge stessa.

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