ASSUNZIONE A TEMPO PER NON PIÙ DI 36 MESI
La legge di stabilità 2015 ha introdotto un esonero contributivo triennale per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015; il Dlgs 4 marzo 2015, n. 23, ha invece previsto, per le nuove assunzioni (sempre a tempo indeterminato) effettuate a partire dal 7 marzo 2015, un nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo: ne discende che – per il contratto a tempo indeterminato - sono ora previste regole assai più favorevoli, da preferire, quindi, laddove si intenda far fronte a un’esigenza di occupazione stabile, o almeno di medio o lungo periodo.L’assunzione a tempo determinato (rigorosamente per iscritto) è peraltro sempre possibile, al netto di poche ipotesi vietate (per esempio, sostituzione di lavoratori in sciopero e mancata valutazione dei rischi), per una durata massima complessiva, salvo diversa disposizione da parte del contratto collettivo, non superiore a 36 mesi ove il rapporto riguardi lo svolgimento di mansioni equivalenti (inclusi i periodi di somministrazione). Entro tale ambito di durata massima, è possibile prevedere fino a cinque proroghe. Sempre fermi i 36 mesi complessivi, prima di riassumere il medesimo lavoratore occorre rispettare un intervallo minimo pari a 10 giorni se il rapporto appena scaduto ha avuto una durata non superiore a sei mesi, a 20 giorni negli altri casi. Il datore di lavoro che abbia fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato può assumere un solo lavoratore a termine.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo