PER LA MEDIAZIONE CONTA L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge nel momento in cui l’affare tra le parti è concluso per effetto del suo intervento (articolo 1755, comma primo, del Codice civile).Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, nel caso di mediazione nella compravendita immobiliare, la "conclusione dell'affare" e, quindi, il diritto alla provvigione per il mediatore coincidono con la sottoscrizione del contratto preliminare (Cassazione, 19 luglio 2002, n. 10553), ritenendo irrilevante che una parte sia receduta dal preliminare (Cassazione, 21 maggio 2010, n. 12527) oppure venga indicato un altro acquirente (Cassazione, 9 aprile 2009, n. 8676).Il mediatore ha diritto alla provvigione anche in mancanza di uno specifico incarico, purché la sua attività abbia avuto, nella consapevolezza dei contraenti, efficacia causale alla conclusione del contratto (Cassazione, 26 marzo 2012, n. 4830).Si ravvisa il nesso causale tra l'opera del mediatore e la conclusione dell'affare anche nel semplice reperimento e nell'indicazione di uno dei contraenti (Cassazione, 16 marzo 2012, n. 4228), se risultato utile di una ricerca effettuata dal mediatore; in tale senso, la Suprema corte ha ritenuto sufficiente che il mediatore abbia mostrato all'acquirente l'immobile (Cassazione, 8 marzo 2002, n. 3438, e 15 aprile 2008, n. 9884), anche se l'affare viene concluso dopo la scadenza dell'incarico (Cassazione, 18 settembre 2008, n. 23842).Il nesso causale può sussistere anche se le parti erano precedentemente già in contatto fra loro. Il decorso del tempo tra i primi contatti e la conclusione dell'affare (Cassazione, 3438/2002 citata) o il successivo interessamento di altri soggetti (Cassazione, 4228/2012 citata) si ritengono circostanze inidonee a elidere il nesso di causalità fra l'intervento del mediatore e la conclusione del negozio.L'articolo 1758 del Codice civile prevede l'ipotesi dell'intervento di più mediatori nella conclusione dell'affare, ciascuno dei quali ha diritto a una quota della provvigione. La norma si applica anche se l'attività dei mediatori è distinta, autonoma o successiva, purché i diversi interventi siano legati da un nesso di concausalità.Alla luce di questo excursus, non si può astrattamente escludere che la prima agenzia abbia diritto alla provvigione, che è ugualmente dovuta al secondo mediatore, se attivo all'acquisto.A quanto si desume dal quesito, non pare invece ricorrere un concorso nell'opera dei due mediatori e si dovrebbe escludere un riparto della provvigione pagata. L'onere probatorio sul nesso causale incombe sull'agente immobiliare che reclama la provvigione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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