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CONVOCAZIONE D'ASSEMBLEA NELLA MULTIPROPRIETÀ

La domanda

Vorrei sapere se è corretto fare riferimento alle disposizioni della legge 220 di riforma del condominio per la gestione delle multiproprietà. Nel caso, l'invito a partecipare all'assemblea annuale, non corredato dal rendiconto annuale, può essere causa di annullamento della seduta e ovviamente delle deliberazioni assunte?

È corretto affermare che la legge di riforma del condominio, la n. 220/2012, sia applicabile anche in materia di multiproprietà. Infatti, il 1° comma del novellato articolo 1117 precisa che «sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo [omissis]». L’assunto relativo al «diritto a godimento periodico» fa proprio riferimento alla multiproprietà.Tuttavia, la convocazione assembleare, così come previsto dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile non prevede che la stessa debba essere “corredata dal rendiconto annuale”. Invece, all’articolo 1130 n. 9 si prevede che «l’amministratore deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali». Il successivo articolo 1130-bis prevede che «[omissis] i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per 10 anni dalla data della relativa registrazione».Da quanto appena esposto emerge che, in sede di assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto condominiale, i condomini dovrebbero essere già preparati sugli argomenti da trattare.Nel caso in cui il rendiconto annuale, correttamente predisposto dall’amministratore, per errore non sia stato allegato nella relativa convocazione assembleare, è diritto del condomino, qualche giorno prima dell’assemblea, poter visionare tutta la documentazione contabile. Comunque, resta sempre salva la possibilità, qualora ve ne siano i presupposti, di poter impugnare – nel termine di giorni 30 - la delibera assembleare ai sensi dell’articolo 1137.

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