IL CONTRATTO CON SCAMBIO DI OBBLIGAZIONI TRA LE PARTI
Il privato ha ceduto un fabbricato non plusvalente e quindi non subisce su tale operazione alcuna imposizione Irpef; per quanto attiene l’imposizione indiretta, il trasferimento del fabbricato sconta le normali imposte di registro ed ipocatastali.Per quanto attiene il fronte della costruzione del nuovo immobile a spese della società acquirente, non si ritiene sussista alcun tipo di rilevanza della stessa ai fini delle imposte dirette non potendosi individuare alcuna fattispecie reddituale.Tuttavia è necessario rileggere l’intera operazione in modo complessivo ai fini delle imposte indirette, in quanto il contratto che si configura è un contratto con assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo dell’assunzione di altra obbligazione di fare (l’obbligazione di costruire il fabbricato su altro terreno).Ai fini dell’imposta di registro, la tassazione per tale operazione è quella propria della permuta e quindi si avrà (articolo 43, Tur):- la prestazione dell’impresa edile andrà soggetta ad Iva con aliquota propria;- la cessione del fabbricato sarà soggetta ad imposta di registro con aliquota propria, come visto sopra.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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