L'esperto rispondeResponsabilità

NON SPETTA LA PRELAZIONE ALL'EX PORTINAIO LICENZIATO

La domanda

In un condominio a Milano, il servizio di portineria (con annesso alloggio per l'addetto) a causa del notevole costo veniva soppresso e il portiere veniva licenziato. A distanza di circa 2 anni, a causa dei disagi derivati e nonostante l'assunzione per 2 ore al giorno del dipendente di una cooperativa, si è fatta strada l'idea di ripristinare il servizio.Secondo alcuni condomini, l'assunzione spetterebbe di diritto alla persona licenziata, indipendentemente dal tempo trascorso, secondo altri no. Chi ha ragione?razie mille.

L’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, al comma 6, dispone che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi. Anche a voler considerare il condominio quale un’azienda, in ogni caso, il diritto di precedenza alla riassunzione nel caso rappresentato non spetta dato che è ampiamente trascorso il periodo di 6 mesi previsto dalla norma.

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