NON SPETTA LA PRELAZIONE ALL'EX PORTINAIO LICENZIATO
L’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, al comma 6, dispone che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi. Anche a voler considerare il condominio quale un’azienda, in ogni caso, il diritto di precedenza alla riassunzione nel caso rappresentato non spetta dato che è ampiamente trascorso il periodo di 6 mesi previsto dalla norma.
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