DISTANZE, PER LE TETTOIE NON SONO PREVISTE DEROGHE
Si ritiene che, anche per la questione sottoposta con il quesito in esame, possano essere presi in considerazione i parametri che la giurisprudenza amministrativa utilizza quando debba decidere, in relazione a determinate opere, sulla necessità o meno di preventivo rilascio da parte del Comune di un idoneo titolo abilitativo a costruire. In tal senso la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che l’intervento edilizio deve avere i requisiti della precarietà e temporaneità, oltre che della facilità di rimozione (Tar Lazio Roma, sezione I, 7 febbraio 2007, n. 964, e, nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione V, 13 giugno 2006, n. 3490). Venendo al caso di specie, ne consegue che la tettoia, essendo normalmente ancorata all’edificio e non avendo le caratteristiche di precarietà e temporaneità indicate, non pare possa rientrare nel novero dei manufatti edilizi cui è consentito derogare ai minimi previsti dal regolamento edilizio in materia di distanza tra le costruzioni.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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