L'esperto rispondeResponsabilità

DIVORZIO BREVE ANCHE PER PROCEDURE GIÀ IN CORSO

La domanda

La separazione consensuale con comparsa davanti sl presidente del tribunale è avvenuta a gennaio 2014 (il mio matrimonio era stato contratto in separazione dei beni). In virtù della legge sul divorzio breve, posso ora presentare la domanda di divorzio anche se non sono passati tre anni, oppure il mio procedimento rientra nella precedente normativa?

La legge sul divorzio breve, n, 55 del 2015, è entrata in vigore il 26 maggio scorso; per l’articolo 3 i termini ridotti si applicano anche ai procedimenti in corso, e anche nei casi in cui il procedimento di separazione risulti ancora pendente. Il lettore potrà dunque presentare la domanda di divorzio anche subito, essendo trascorso il termine di sei mesi dall'udienza presidenziale ed essendosi trattato di separazione consensuale. Al di là del termine che risulta abbreviato, le altre norme sostanziali e processuali risultano immutate; il lettore potrà avvalersi delle nuove procedure in materia di divorzio. In particolare, la richiesta congiunta di divorzio può essere formalizzata anche mediante convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, pur in presenza di figli minori.

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