L'esperto rispondeResponsabilità

SERVOSCALA, PALETTI ALLA DISINSTALLAZIONE

La domanda

Una persona ultraottantenne, con problemi legati alla poliomielite e una patologia cardiaca, ha chiesto all'assemblea condominiale il consenso a installare - a sue spese - un servoscale capace di contenere una carrozzella. L'assemblea ha approvato a maggioranza, con il voto contrario di due condòmini, secondo i quali il servoscala deve essere rimosso dopo la morte dell'invalido.Per assurdo, se l'invalido morisse 24 ore dopo avere speso circa ventimila euro per l'installazione, i suoi eredi, al momento non invalidi, non potrebbero utilizzare l'impianto un giorno che si rendesse indispensabile anche per loro. È giusto?

La stessa normativa sulle barriere architettoniche, legge 13/1989, rubricata "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", non prevede alcuna regola specifica per questi casi, ma regolamenta solo la fase iniziale dell’installazione, prevedendo che la persona interessata possa procedere a proprie spese anche se non ottiene la maggioranza dei consensi in assemblea. Pertanto, l’assenza di una norma precisa che regolamenti l’utilizzo e/o la permanenza del servoscala, nel caso del decesso della persona che lo ha fatto installare a proprie spese, può creare incertezze sul corretto comportamento da adottare.Fata questa premessa, le situazioni prospettabili a seguito del decesso della persona disabile – che ha fatto installare il servoscala - possono essere diverse. Ad esempio, i condòmini possono essere d’accordo nel lasciare installato il servoscala, sicché non si verificherà alcun problema di sorta. Invece, nel caso da prospettatodal lettore, se i condòmini desiderano che il servoscala debba essere disinstallato a seguito del decesso della persona che lo ha fatto installare (in caso di assenza di altre persone disabili all’interno del condominio), quest’ultimo dovrà essere rimosso e riconsegnato agli eredi.Tuttavia, occorre precisare che, nel corso degli anni, la giurisprudenza è intervenuta con molte pronunce, così estendendo l'ambito di applicazione della legge 13/1989. In particolare, la legge è stata ritenuta applicabile anche nell'ipotesi in cui non vi sia la presenza, all’interno dell'edificio condominiale, di portatori di handicap, o in presenza di persone anziane o anche di invalidi civili, ma non portatori di handicap. Il ragionamento di tale filone giurisprudenziale si fonda sull'assunto che la ratio era proprio quella di consentire la "visitabilità" degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi, considerando che i portatori di handicap possono avere relazioni con l'immobile anche di natura diversa dalla proprietà. Le relazioni cui fa riferimento la giurisprudenza possono consistere, ad esempio, in un rapporto di locazione, di parentela, abituale frequentazione. Ecco quindi che, anche di fronte alla volontà dei condòmini in merito alla disinstallazione del servoscala, pur non ponendosi alcuna questione condominiale interna, occorre avere la consapevolezza che tale rimozione potrebbe di fatto danneggiare altri soggetti esterni al condominio. Pertanto, si consiglia di non disinstallare il servoscala in quanto, successivamente al decesso della persona disabile, potrebbe tornare utile ad altri soggetti con difficoltà motorie.

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