L'esperto rispondeResponsabilità

IN ASSEMBLEA NIENTE PENALI A CONDÒMINI MOROSI

La domanda

L'assemblea condominiale ha definito uno scadenziario delle rate di versamento per gli oneri in funzione degli impegni verso fornitori, con delibera condominiale, adottoandolo con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 comma 2, del Codice civile. Nella delibera si legge: «Ai condòmini morosi, nel versamento di quanto dovuto, sono calcolati e addebitati, pro quota, tenuto conto della scopertura e relativa durata, gli interessi moratori vantati dai fornitori per ritardi nel saldo delle fatture. Gli interessi, carico del condomino moroso, sono addebitati per oggettivo danno patrimoniale subìto dal condominio e riferibile al comportamento di singoli condòmini inadempienti, a prescindere dalle sanzioni per infrazioni al regolamento».Pertanto non si prevede una sanzione, ma il riparto pro quota di un danno subìto dal condominio per causa di condòmini morosi. Si tenga conto che la procedura contabile calcola i "numeri passivi" per scoperti dalla data di scadenza della rata.È legittima una simile norma regolamentare?

Con la pronuncia 18 maggio 2011, n. 10929, la Corte di cassazione ha affermato che non rientra nei poteri dell’assemblea «prevedere penali (o interessi di mora per il mancato o ritardato pagamento di rate condominiali, nde) a carico dei condòmini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti cosiddetti contrattuali, cioè approvati all’unanimità».Infatti, come da costante orientamento di legittimità, non rientra nei poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei condòmini morosi. Solo i regolamenti di natura contrattuale, cioè forniti dal costruttore o approvati all’unanimità, possono, in linea generale, inserire clausole che prevedano penali del genere.Al riguardo, pertanto, la relativa delibera condominiale – che ha previsto penali a carico dei condòmini morosi - dev'essere considerata nulla.Inoltre, è bene ricordare che l’articolo 63, 1° comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che, «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi».Sicché, se la "penale" (nel caso specifico degli interessi moratori) non è prevista espressamente in un regolamento di natura contrattuale, la relativa deliberazione condominiale approvata a maggioranza è da considerare nulla.

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