PAGA IL SINGOLO PER IL TUBO ROTTO «DOPO» IL CONTATORE
L’articolo 1117 del Codice civile stabilisce, al n. 3, che gli impianti idrici e fognari sono comuni fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale, nel senso di inizio di destinazione individuale delle condutture o fino al punto di utenza. Alla luce di ciò, appare corretto che, nel caso di specie, le spese di riparazione e della rimozione dei danni in quel tratto di tubatura, dopo il contatore, siano a carico del singolo condomino.
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