PROVVEDIMENTI AUTONOMI SOLO IN CASO D'URGENZA
L'amministratore può provvedere autonomamente a opere di manutenzione straordinaria solo se queste rivestano i caratteri dell'urgenza. Ove si avvalga di questo potere, deve riferirne alla prima assemblea (articolo 1135, secondo comma, del Codice civile).Il protrarsi della situazione di pericolo da molto tempo e la circostanza che l'amministratore stesso, prima di attivarsi autonomamente, ha ritenuto di convocare un'assemblea (quella in cui non si è raggiunto il quorum costitutivo) rappresentano elementi che tendono a escludere che si trattasse di un intervento davvero urgente.D'altra parte, occorre ricordare che talvolta gli amministratori sono stati ritenuti responsabili dei danni subiti da terzi in conseguenza della situazione di pericolosità di parti o impianti comuni, e che una questione di sicurezza per le persone, pur lungamente trascurata, porta sempre con sé elementi di urgenza. Probabilmente situazioni di questo tipo andrebbero affrontate con giudizio, valutando il concreto ventaglio di alternative che l'amministratore si trova davanti. Se la spesa è modesta e non comporta un significativo impegno economico da parte dei condòmini, la scelta di provvedere ai lavori deve essere avallata. Nel caso di spesa ingente, invece, occorre verificare se l'esecuzione dei lavori è l'unico modo per rimuovere la situazione di pericolo. L'amministratore potrebbe limitarsi a impedire l'accesso alle parti del complesso edilizio a rischio, per esempio transennando la zona, e, nel frattempo, provvedere a convocare l'assemblea. Sono, infatti, da scoraggiare - o quantomeno da limitare il più possibile - i casi in cui l'amministratore, anche con l'eventuale copertura di una relazione dei vigili dei fuoco o di un'ordinanza sindacale, possa provvedere all'esecuzione di lavori di ingente entità al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo preventivo da parte dell'assemblea.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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