UN CONTO INDIVIDUALE PER CIFRE «PERSONALISSIME»
Il regime della comunione legale distingue i beni dei coniugi in varie categorie e in momenti distinti: alcuni di essi, infatti, entrano a far parte del patrimonio comune nel momento eventuale dello scioglimento (cosiddetta comunione de residuo). Il denaro, in particolare, può, a seconda della sua provenienza, essere considerato bene personalissimo (ad esempio quando proviene da una eredità), bene personale ma comune nel momento dello scioglimento (ad esempio i redditi di ciascun coniuge non consumati), o bene comune (ad esempio i proventi di un'azienda comune).Il problema più rilevante, nel momento in cui i coniugi decidano di sciogliere la comunione o di separarsi, è quello della prova al fine di distinguere la provenienza delle somme, che si presumono comuni per la disposizione dell’articolo 195 del Codice civile. In particolare, non è sempre possibile distinguere la provenienza dei risparmi depositati sui conti correnti. La moglie del lettore potrebbe tenere un conto intestato solo a se stessa su cui far confluire eventuali somme personalissime (come elencate nell'articolo 179 del Codice civile) e da lì prelevare gli esborsi relativi ai beni immobili ereditati, rimanendo unica titolare degli importi residui. In mancanza di tale possibilità, dovendosi prelevare gli esborsi dai redditi correnti e dovendo dividere - in caso di scioglimento della comunione -quello che resta, il conteggio non cambierebbe. Tenga conto, però, il lettore che anche i frutti dei beni personali, non consumati al momento dello scioglimento, rientrano nella comunione: quindi, nel momento in cui i beni della moglie producessero reddito, se ne gioverebbe la comunione, vale a dire anche lui.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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