L'esperto rispondeResponsabilità

LA PULIZIA SCALE NON PUÒ ESSERE A CARICO ESCLUSIVO

La domanda

Abito al primo piano di un condominio di tre piani (piano terra, primo e secondo) e possiedo due cani labrador. I cani perdono pelo, e infatti provvedo a spazzare le scale tutti i giorni. Il problema è che gli altri condòmini pretendono che le pulizie delle scale le faccia solo io e, in sede di assemblea condominiale, hanno verbalizzato che non vogliono un "piano pulizie", perché devo provvedere io. Inoltre, affermano che sono io l’unico responsabile della sporcizia sui muri e pretendono che provveda a spese mie alla tinteggiatura del giro scale (fatta l’ultima volta circa 10 anni fa). I muri, in realtà, sono sporchi anche dove i cani non passano.È lecito pretendere che io sia l’unico a provvedere, come se gli altri condòmini non fruissero del giro scale?

Non appare corretto che la pulizia delle scale e la loro tinteggiatura siano a carico esclusivo di un condomino, in quanto le spese relative alle parti e ai servizi comuni devono essere ripartite fra tutti i comproprietari.Detto che, tra l'altro, l’articolo 1138 del Codice civile è stato modificato dalla riforma del condominio, stabilendo che il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di alcuni condòmini non possono essere vietati dal regolamento condominiale, è tuttavia evidente che, se i due cani del lettore causano danni all’igiene e alla pulizia dello stabile, questi danni dovranno essere rimossi o risarciti dal loro proprietario. Ma questo non può comportare ingiusto arricchimento degli altri condòmini. Ciò, per esempio, avverrebbe se la spesa per la tinteggiatura di tutte le pareti delle scale fosse accollata solo al soggetto che possiede i due labrador.

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