LA PULIZIA SCALE NON PUÒ ESSERE A CARICO ESCLUSIVO
Non appare corretto che la pulizia delle scale e la loro tinteggiatura siano a carico esclusivo di un condomino, in quanto le spese relative alle parti e ai servizi comuni devono essere ripartite fra tutti i comproprietari.Detto che, tra l'altro, l’articolo 1138 del Codice civile è stato modificato dalla riforma del condominio, stabilendo che il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di alcuni condòmini non possono essere vietati dal regolamento condominiale, è tuttavia evidente che, se i due cani del lettore causano danni all’igiene e alla pulizia dello stabile, questi danni dovranno essere rimossi o risarciti dal loro proprietario. Ma questo non può comportare ingiusto arricchimento degli altri condòmini. Ciò, per esempio, avverrebbe se la spesa per la tinteggiatura di tutte le pareti delle scale fosse accollata solo al soggetto che possiede i due labrador.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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