ALLARMI SUI PONTEGGI: SÌ A SCELTE DIFFERENZIATE
A norma dell’articolo 1123, ultimo comma, del Codice civile, qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Da tale disposizione, dottrina e giurisprudenza hanno derivato la figura del cosiddetto condominio parziale.In particolare, secondo la Cassazione (sentenza 27 settembre 1994, n. 7885), il condominio parziale sussiste quando le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, siano necessari per l’esistenza o per l’uso, ovvero siano destinati all’uso o al servizio non di tutto l’edificio, ma di una o di alcune parti di esso. Alla stregua di tale principio, ove sussista un condominio parziale:a) le spese relative alla manutenzione sono a carico del solo gruppo di condòmini che ne trae utilità;b) solo i condòmini partecipanti alla comunione parziale hanno diritto di deliberare nella materia della gestione dei beni di loro pertinenza.In tale contesto, i condomini della scala B possono installare, a loro spese, l’allarme sui ponteggi relativi alla loro area di intervento.Si tenga presente che l’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile è applicabile sia che i condòmini del condominio parziale vengano convocati e votino in un'apposita assemblea, sia nella ipotesi in cui – nell’ambito dell’assemblea generale unitaria – votino per gli interventi di loro pertinenza.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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