AMMINISTRATORI, SERVE LA CONFERMA ANNUALE
A norma dell’articolo 1129 del Codice civile, «l’incarico di amministratore ha la durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata». È, dunque, erronea la tesi dell’amministratore, secondo cui la durata del suo mandato è di due anni, dovendosi applicare la norma legislativa richiamata, che prevede la possibilità, alla fine del primo anno, di negare il rinnovo per il secondo anno.In tale contesto, alla fine del primo mandato annuale, l’amministratore deve convocare l’assemblea, mettendo all’ordine del giorno il “rinnovo del mandato all’amministratore”, per consentire ai condòmini, ove lo ritengano, di esprimersi sull'eventuale rinnovo per il secondo anno.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo