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DISTANZE, LE PREVISIONI DEL CODICE PER LE PIANTE

La domanda

Ho una casa che sul retro confina con un giardino condominiale. Un'inquilina di questo condominio ha deciso di coltivare il terreno partendo dal mio muro. Addirittura, ha attaccato due cavi al mio muro per tenere sollevate alcune piante rampicanti. Non c'è una distanza minima da rispettare, in modo che questa signora non si attacchi alla mia casa e non coltivi così, "appiccicata" al muro?

A norma dell’articolo 892 del Codice civile, le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine sono sancite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Laddove questi non disponessero nulla, la stessa norma fissa le distanze da rispettare, a seconda della tipologia di pianta. In particolare, è prevista una distanza di:- tre metri per gli alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili);- due metri per le siepi di robinie;- un metro e mezzo per gli alberi di fusto non alto (non superiore a tre metri);- un metro per le siepi di ontano, castagno o per altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.La distanza viene misurata dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero durante la piantagione, o fino al luogo in cui fu fatta la semina. Le distanze non devono essere osservate se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, a condizione che le piante siano mantenute ad altezza pari o inferiore alla sommità del muro.

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