DISTANZE, LE PREVISIONI DEL CODICE PER LE PIANTE
A norma dell’articolo 892 del Codice civile, le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine sono sancite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Laddove questi non disponessero nulla, la stessa norma fissa le distanze da rispettare, a seconda della tipologia di pianta. In particolare, è prevista una distanza di:- tre metri per gli alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili);- due metri per le siepi di robinie;- un metro e mezzo per gli alberi di fusto non alto (non superiore a tre metri);- un metro per le siepi di ontano, castagno o per altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.La distanza viene misurata dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero durante la piantagione, o fino al luogo in cui fu fatta la semina. Le distanze non devono essere osservate se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, a condizione che le piante siano mantenute ad altezza pari o inferiore alla sommità del muro.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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