L'esperto rispondeResponsabilità

NON C'È OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA POLIZZA DECENNALE

La domanda

Nel 2002 c'è stata la costituzione di una cooperativa, con rilascio alla stessa di concessione edilizia per la costruzione di un immobile costituito da appartamenti, posti auto, cantine, locali commerciali. Nel 2003 è iniziata la costruzione delle parti strutturali, mentre nel 2004 - a causa della crisi economica della cooperativa - si è verificato il subentro, per la costruzione dell’immobile, di una Spa, con stipula di atto di promessa di compravendita con gli ex soci della cooperativa. Le parti strutturali sono state ultimate nel 2005 e nel 2006 si è proceduto al loro collaudo, seguito dalla stipula dell’atto notarile di compravendita. Infine, nel 2007si è arrivati al rilascio di certificazione di dichiarazione di conformità edilizia e del certificato prevenzione incendi per le autorimesse.Vi era l’obbligo, a carico del costruttore (Spa), di rilasciare agli acquirenti, contestualmente alla stipula dell’atto notarile di compravendita, la polizza assicurativa postuma decennale (articoli 4 e 5 del Dlgs 122/2005), non essendo stata ancora rilasciata la dichiarazione di conformità edilizia al momento del rogito notarile?

L’articolo 4 del Dlgs citato dal lettore, ovvero il n. 122 del 20 giugno 2005, impone al costruttore di immobili l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio degli acquirenti, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori. Tale polizza deve coprire i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, di cui dovrebbe rispondere lo stesso costruttore, ex articolo 1669 del Codice civile, in quanto derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, da vizio del suolo o da difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Tralasciando ulteriori particolari, va tuttavia sottolineato che la normativa citata non prevede alcuna specifica sanzione per il caso in cui tale polizza non venga consegnata all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà dell’immobile: l’omessa consegna della polizza, infatti, costituisce un semplice inadempimento del costruttore, che non comporta la nullità o invalidità dell’atto notarile di compravendita.

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