RISCALDAMENTO, IL DISTACCO DEV'ESSERE COMUNICATO
In linea generale, ogni intervento eseguito dai condòmini, anche nelle unità immobiliari di proprietà individuale, dev'essere comunicato all'amministratore, il quale ne riferisce all'assemblea (articolo 1122, secondo comma, del Codice civile). Nel caso del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, poi, l'assemblea deve anche deliberare la modifica della tabella millesimale relativa al riscaldamento, in modo da esonerare almeno parzialmente il condomino "distaccato" dalle spese di consumo (articolo 1118, quarto comma, del Codice civile). Altrimenti, il relativo riparto non può che essere eseguito senza tenere conto del distacco.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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