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«RTI», SOGGETTE A IVA LE FATTURE DEI RAGGRUPPATI

La domanda

Un Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) effettua unicamente prestazioni imponibili verso un ente pubblico tramite i propri consorziati. Di conseguenza, fattura all'ente e, a seguito dello split payment, non incassa l'Iva. Le fatture emesse dai consorziati al Rti devono essere assoggettate a Iva? Il problema si pone in quanto l'Rti non incassa l'Iva e non ha disponibilità finanziarie per versare l'Iva ai consorziati.

Il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) – di due o più operatori economici – nell’aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto, con la pubblica amministrazione (Pa) o con altri soggetti tenuti all’osservanza delle norme pubblicistiche per la scelta del contraente, è fondato su un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, a un'altra impresa capogruppo legittimata a compiere, nei rapporti con l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti fino all’estinzione del rapporto, salva restando l’autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione delle prestazioni a ciascuna di esse affidate e i rapporti con i terzi (con riguardo, in particolare, agli adempimenti fiscali ed agli oneri sociali).Ciò specificato, si precisa che la fatturazione nei confronti della Pa, in caso di Rti, deve avvenire “pro quota” da parte delle imprese associate. E ciò sulla base della considerazione che la partecipazione del Rti al contratto non determina la costituzione di un soggetto nuovo che si sostituisce alle singole imprese raggruppate (si veda Corte dei conti, sezione controllo Stato, sentenza 66/1991). Ad analoghe conclusioni è pervenuto peraltro anche il dicastero delle Finanze, che, con diverse risoluzioni succedutesi negli anni, ha segnalato l’obbligo di fatturazione diretta alla Sa (stazione appaltante) da parte delle singole imprese costituenti il Rti, relativamente alla propria quota di lavoro eseguito. Pertanto, ogni liquidazione dev'essere corredata delle fatture delle imprese – intestate alla Pa – che hanno contribuito alla contabilizzazione del relativo importo (si veda la risoluzione delle Finanze 530742/92). Cionondimeno, il pagamento della fattura o del Sal (stato avanzamento lavori), nella loro interezza, andrà effettuato esclusivamente a mani della impresa capogruppo, risultando illegittima ogni diversa modalità operativa (per esempio, pagamento pro quota alle singole mandanti). Come sostenuto dalla Corte dei conti già nel 1990, l’avvenuto conferimento in capo al mandatario di rappresentanza esclusiva nei confronti del soggetto appaltante fino all’estinzione del rapporto, ha quale conseguenza logica, ancor prima che giuridica, che il pagamento di ciascuna fattura (finale o Sal) debba necessariamente avvenire a mani della capogruppo (si veda la deliberazione della Corte dei conti, sezione controllo Stato, n. 32/1990). D’altro canto, è stato altresì osservato che neppure può ipotizzarsi una fatturazione da parte della sola capogruppo, in quanto ciò potrebbe integrare gli estremi di un negozio simulato o in frode alla legge (si veda la deliberazione citata). Ne consegue che le fatture emesse dai singoli soggetti raggruppati devono essere assoggettate ad Iva.

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