VOLO IN RITARDO: UN RICORSO PER ESSERE RISARCITI
A norma dell’articolo 6 del regolamento Ue 261 del 2004, in caso di ritardo di un volo protrattosi per più di cinque ore, oltre a una completa assistenza a terra dei passeggeri, il vettore aereo, ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, deve fornire agli stessi passeggeri la scelta tra il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, divenuto ormai inutilizzabile, garantendo comunque il volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili.Detto questo, qualora, nonostante ripetuti solleciti, la compagnia non abbia provveduto al rimborso descritto, al lettore non resterà altro che percorrere la strada giudiziale, rivolgendosi al giudice di pace competente del proprio circondario. In tale sede potranno anche essere chiesti eventuali ulteriori danni subiti dal passeggero, come, ad esempio, quelli causati della perdita del treno. Al riguardo, può comunque rivelarsi utile e opportuno inoltrare una segnalazione dell’inadempimento anche all’Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), affinché vengano assunte le opportune sanzioni nel confronti del vettore aereo.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo