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COMODATO: DUE LE STRADE NEL CASO DI SUCCESSIONE

La domanda

Un anno fa, fu stipulato e registrato un contratto di comodato, uso abitazione, tra mia madre, usufruttuaria dell'immobile (del quale io avevo la nuda proprietà), e una persona. Tale contratto non ha data di scadenza.Con la morte di mia madre, sono diventato pieno proprietario dell’immobile per ricongiungimento dell’usufrutto alla nuda proprietà. Desidero sapere se il contratto di comodato stipulato a suo tempo è ancora valido (anche sotto il profilo fiscale) o se deve essere riscritto e registrato, indicando il mio nome come comodante.

Il contratto di comodato di bene immobile, regolato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, può prevedere un termine di durata del medesimo o meno.Nel primo caso, stante la natura obbligatoria del contratto, alla morte del comodante gli eredi sono tenuti a rispettare il termine di durata previsto, rimanendo pertanto in essere il vincolo contrattuale.Nel secondo caso, ovvero quello che interessa al lettore, si parla di comodato precario, in quanto in assenza di previsione di un termine per la restituzione, il bene dovrà tornare al comodante a sua semplice richiesta.La morte del comodante determina l’estinzione del contratto tra le parti, che dovrà quindi essere nuovamente stipulato, con ogni relativo onere di registrazione e adempimento fiscale.

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