L'ISCRIZIONE NEI CESPITI DI IMMOBILI STRUMENTALI
La fattispecie posta dal lettore pare essere quella di una impresa individuale che vuole far transitare un immobile dalla sfera privata alla sfera aziendale. In questo caso l’impresa è condotta con contabilità semplificata e, quindi, non dispone di libro inventari a norma dell’articolo 2217 del Codice civile. Pertanto, ex articolo 65 del Tuir, l’iscrizione del bene dev'essere eseguita nel libro beni ammortizzabili. Secondo la disposizione normativa contenuta nell’articolo 65, comma 3-bis, del Tuir, «per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689». Tale Dpr prevede, all’articolo 4, un criterio di valutazione basato sul costo di acquisto. Il costo è rappresentato dal valore risultante ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, dal prezzo indicato nell’atto di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.Pertanto l’iscrizione del bene immobile proveniente dalla sfera personale nel libro cespiti deve avvenire facendo riferimento al valore di costo, come in precedenza definito.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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