L'esperto rispondeResponsabilità

RINUNCIA ALL'EREDITÀ MA NON ALL'«ABITAZIONE»

La domanda

Nell'ipotesi di apertura di una successione ab intestato, vorrei sapere se l'eventuale rinunzia alla chiamata ereditaria da parte del coniuge superstite, in favore dei figli, può avere come conseguenza anche la rinunzia al diritto di abitazione sulla casa coniugale adibita a residenza della famiglia, la cui proprietà apparteneva per intero al coniuge deceduto.

La rinuncia non deve essere fatta a favore di alcuni soltanto dei chiamati poiché altrimenti importa, ai sensi dell’articolo 478 del Codice civile, accettazione. Ciò premesso, il coniuge superstite può rinunciare all’eredità dichiarando di voler mantenere il diritto di abitazione di cui all’articolo 540 del Codice civile, il quale rappresenta autonoma attribuzione a titolo particolare.

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