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I BENEFICI PER L'ASSUNZIONE DEL LAVORATORE IN MOBILITÀ

La domanda

Un lavoratore in mobilità, assunto con contratto a termine di 12 mesi, con scadenza settembre 2015, può essere trasformato con contratto a tempo indeterminato e beneficiare dello sgravio triennale anche se ha superato i sei mesi che gli danno il diritto di precedenza?

Alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non prevede l’applicabilità del diritto di precedenza nel caso di lavoratori assunti a termine dalle liste di mobilità, e del fatto che il lavoratore non ha avuto un impiego a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi, deve ritenersi che l’assunzione a tempo indeterminato effettuata entro il 31 dicembre prossimo possa dare luogo alla fruizione dell’esonero contributivo. Nello specifico, l’Inps ha precisato nella circolare 17/2015 che i datori di lavoro qualora, a partire dal 1° gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono fruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo di cui alla legge di stabilità 2015, unitamente all’incentivo di natura economica di cui all’articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

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