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IL CORRETTO INQUADRAMENTO DELLE PULIZIE OCCASIONALI

La domanda

Mia figlia presta lavoro occasionale, senza vincoli di subordinazione, né potere di coordinamento del committente, per le pulizie delle parti comuni di un grosso condominio. L'importo annuo della retribuzione lorda non supera i 5mila euro. Vorrei sapere se con l'entrata in vigore del "codice dei contratti", questa tipologia di lavoro autonomo esiste ancora.

Nel caso specifico, c'è il dubbio se si tratti del lavoro accessorio pagato tramite l'utilizzo di voucher oppure del lavoro autonomo occasionale, esente contributivamente fino all'importo annuo di 5.000 euro.Il lavoro accessorio non costituisce una forma di rapporto di lavoro, pur godendo di alcune tutele soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro ed è remunerato tramite voucher acquistati dall'Inps.Il lavoro accessorio sussiste solo se l'importo dei compensi erogati coi voucher sia compreso, a decorrere dal 25 giugno 2015, nel limite annuo di 7.000 euro qualora la prestazione sia diretta, come nel caso specifico, ad un committente non imprenditore (Dlgs 81/2015 di revisione delle tipologie contrattuali) .Esiste poi il lavoro autonomo occasionale (senza partita Iva) che diventa assoggettato a contributi alla gestione separata solo quando i compensi superano i 5.000 euro e solo sulla fascia di reddito che eccede i 5.000 euro. I contributi vanno versati alla gestione separata Inps, di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 del lavoratore.Tale tipologia è regolata dall'articolo 2222 del Codice civile, rivolto a chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.Il citato Dlgs 81/2015, nel riformulare le diverse tipologie contrattuali, non ha toccato la disciplina del lavoro autonomo occasionale come descritta in precedenza.

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