L'esperto rispondeResponsabilità

L'AZIONE CONTRO IL LEGALE CHE DIMENTICA LE SPESE

La domanda

Sono risultato vincitore in una causa per diffamazione a mezzo stampa. Purtroppo, il mio difensore si è dimenticato di chiedere al giudice la rifusione delle spese che io avevo anticipato. Pertanto, ho perduto una somma rilevante. Mi chiedo se sia possibile sottopporre a giudizio l'avvocato difensore per non aver tutelato i miei dritti. Mi è stato detto che avviare un contenzioso legale con lui sarebbe un'impresa dall'esito incerto. Infatti, non c'è la garanzia che il giudice riconosca il mio diritto al rimborso delle spese. Inoltre, potrebbe accordarmi una rifusione di valore sensibilmente inferiore a quella da me erogata a favore del difensore. Infine, ci sarebbero le parcelle del nuovo difensore da onorare.Sono arrivato alla conclusione che, invece di avere vinto, ho perso. Qual è la vostra opinione?

Ai fini della soluzione del quesito, occorre anzitutto distinguere i rapporti cliente-avvocato dalla decisione del giudice: l'avvocato viene pagato dal cliente in forza dell'accordo intercorso tra di essi (ad esempio, sulla base dell'attività svolta, possono concordare una somma fissa ovvero una quota di somma recuperata, oppure in parte sull'attività ed in parte sul risultato); il giudice, invece, effettua la liquidazione delle spese secondo le tariffe e, dunque, si basa essenzialmente sull'attività posta in essere e - solo eventualmente - sui conteggi depositati agli atti dall'avvocato stesso.La fattispecie in esame si inquadra nell'ambito del contratto esistente tra il cliente e l'avvocato ex articolo 2230 del Codice civile. In base all’articolo 2236, l'obbligazione dell'avvocato non è di risultato ma di mezzi, sicché l'inadempimento del professionista è costituito dalla violazione dei doveri inerenti all'esercizio dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ex articolo 1176 (Cassazione, 96/5617). Il professionista, assumendo un incarico, si impegna ad espletare la propria attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non il conseguimento effettivo di tale risultato (Cassazione, 14597/04).L'articolo 2236 prevede una deroga alle norme generali in tema di inadempimento, giustificata dalla natura e dal contenuto della prestazione richiesta, allorché questa comporti la soluzione di questioni tecniche di particolare difficoltà, nel qual caso potrà essere ravvisata la responsabilità del professionista solo in caso di dolo o colpa grave.Un'eventuale azione giudiziale nei confronti dell'avvocato può essere esperita dal cliente (con l'assistenza di un difensore), provando non solo il danno, ma il nesso causale tra il danno medesimo e l'inadeguata attività svolta dal professionista (Cassazione, 94/4044); nella fattispecie concreta occorrerà dimostrare che - se l'avvocato avesse prodotto la documentazione necessaria - il giudice avrebbe liquidato diversamente le spese con ragionevole certezza.

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