LA «DOPPIA CONFORMITÀ» ESCLUDE L'ABUSO
Dal momento in cui la normativa pubblicistica in materia di edilizia e urbanistica è stata rispettata – con il rilascio della cosiddetta “doppia conformità” citata nel quesito – l’immobile in questione non può più essere considerato abusivo. Sarà invece eventualmente necessario valutare, in relazione allo stato di fatto in cui l’immobile si trova, se non siano state commesse violazioni della normativa privatistica e di cui agli articoli 832 e seguenti del Codice civile, ossia di quelle disposizioni di legge che tutelano il diritto di proprietà.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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