L'esperto rispondeResponsabilità

UNA DOMANDA AL CATASTO PER SANARE IL DATO ERRATO

La domanda

Nel 1999 ho acquistato la cantina n.2, sub.36, trascritta nel registro immobiliare e al catasto: con “allineamento” rispettato. Casualmente, nel 2013, a seguito di una visura, ho constatato che a settembre 2002 sono stato cancellato indebitamente dagli atti catastali e il sub. 36 è stato assegnato alla cantina n.3. Quest’ultima è stata poi rivenduta con rogito dell’ottobre 2002.Ho fatto istanza al Catasto, il quale ha riscontrato che il mio rogito del 1999, che identificava la cantina n. 2 con il sub. 36 era esatto, mentre la cantina n. 3 doveva essere identificata nel rogito dell’ottobre 2002 con il sub. 37. Pertanto, ricompaio nel 2013 in atti catastali, ma nei Registri immobiliari restano due rogiti che vendono la cantina n. 2 e 3 con lo stesso sub. 36. Ciò potrebbe ciò impedire la rivendita della mia cantina? Serve una rettifica del rogito del 2002? Come potrei ulteriormente tutelarmi nei confronti del vicino di cantina e del Catasto?

Pur trattandosi - nella fattispecie concreta - di un errore meramente materiale è, in ogni caso, necessario apportare la correzione.Per poter procedere a tale correzione, per prima cosa occorre presentare la domanda, in carta semplice (modelli di tali domande sono a disposizione negli uffici catastali) presso l'Ufficio del Territorio competente, con l'indicazione dei dati anagrafici, i dati identificativi dell'immobile, l'errore riscontrato e la rettifica che si vuole apportare. Sarebbe opportuno che alla domanda si allegasse anche una fotocopia della carta di identità, della visura catastale dell'immobile e la documentazione da cui si evince l'errore riguardante i dati catastali.L’istanza di correzione di errori imputabili all’ufficio è del tutto gratuita.In ogni caso, a seguito del Dl 78/2010, prima di formalizzare l’atto di vendita, è onere del notaio individuare gli intestatari catastali e verificare la conformità tra gli intestatari medesimi e coloro che risultano tali in Conservatoria (conformità soggettiva) e, in caso di difformità, sarà necessario l’allineamento della banca dati catastale prima della stipula. Relativamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate «tra vivi» aventi ad oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali su «unità immobiliari urbane» che costituiscano «fabbricati già esistenti», in base alla normativa citata, gli atti devono contenere a pena di nullità: a) l'identificazione catastale; b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; c) la dichiarazione resa dall' intestatario" della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie - o in alternativa - l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (conformità oggettiva).La conformità tra Catasto, Registro Immobiliare e situazione reale dell’immobile è divenuta dunque un requisito dell’atto a pena di nullità del medesimo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©