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CALORE: IL RIPARTO ANOMALO RENDE NULLA LA DELIBERA

La domanda

In un condominio, le spese di riscaldamento centrale (metano) sono ripartite, stranamente, solo per il 20% in base alle letture di sottocontatori orari collocati in ogni singolo appartamento e per l'80% in base ai millesimi riscaldamento.Il risultato è che un mio appartamento privo di utenza luce ed usato come deposito di mobili paga mediamente oltre il doppio del riscaldamento pagato da chi ne fruisce effettivamente. Il tutto sembra essere il risultato di una semplice delibera presa molti anni fa a maggioranza, nulla prevedendo nel merito il regolamento. Una tale ripartizione lede la previsione dell'articolo 1123, comma 2? La delibera è eventualmente nulla, dunque impugnabile sempre, con possibilità di ripetizione delle somme che ho pagato negli anni passati? C'è qualche soluzione che mi consenta di ridurre un esborso fatto in base a ripartizione irragionevole, priva di alcun buon senso ed equità?

Ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento, l'unico criterio base che sia conforme al principio generale di cui all'articolo 1123, comma 2, Codice civile, è quello della superficie radiante.Quanto sopra, però, in assenza di strumenti per calcolare l'effettivo uso dell'impianto. Nel caso del lettore, vi sono i contatori che, però, misurano il tempo di utilizzo e non la quantità di calore prelevata. Occorrerebbe pertanto una relazione che giustificasse le quote del 20% e dell'80%, oltre a contestualizzare l'utilizzo dei contatori in riferimento all'impianto. In assenza di elementi che possano portare a ritenere corretta la ripartizione, la delibera che ha deciso il ricorso a criterio diverso da quello legale è nulla e, pertanto, impugnabile in ogni tempo (anche dopo i trenta giorni di cui all'articolo 1137, Codice civile) anche da chi vi aveva votato a favore.Nel caso in cui la delibera venisse dichiarata nulla, il lettore non potrà, però, richiedere la restituzione di quanto pagato in più. Infatti, riguardo alle delibere dell'assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti criteri diversi da quelli legali, da quelle con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'articolo 1135, numeri 2 e 3, Codice civile, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile (Cassazione civile, 21 maggio 2012, n. 8010).

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