LO SCALDABAGNO NUOVO SCARICA I FUMI IN SICUREZZA
È corretto quanto riferito dall'amministratore.Infatti, ai sensi del Dpr 26 agosto 1993 n. 412, articolo 5 commi 9 e 9bis, gli impianti termici (quali sono considerati anche gli impianti per la sola produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari) installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.È possibile derogare a quanto sopra nei casi in cui:a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella citata, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;b) l'adempimento dell'obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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