LA TERMOREGOLAZIONE IN BASE AI CONSUMI EFFETTIVI
Non sono noti i tempi per le modifiche al Dlgs 4 luglio 2014 n. 102. È possibile però anticipare che l'articolo 9, comma 5 (che interessa la contabilizzazione) non verrà sostanzialmente modificato. La delibera di Giunta della Regione Lombardia (Dgr) n. X 1118 del dicembre 2013, nella parte in cui ha introdotto i coefficienti correttivi, è sempre stata contraria a legge. Infatti, la ripartizione delle spese condominiali non è materia che rientra nella potestà delle Regioni. Inoltre, la Dgr (approvata dalla Giunta regionale e nemmeno dal Parlamento regionale) non è strumento idoneo ad introdurre una disposizione di questo tipo. Resta dunque da applicare la legge 9 gennaio 1991 n. 10 la quale, all'articolo 26, comma 5, prevede che le ripartizioni a seguito della termoregolazione e contabilizzazione debbano essere effettuate in base ai consumi effettivi (che non prevedono, quindi, correzione alcuna). Ne consegue che tutti i criteri di ripartizione deliberati dalle Assemblee e che prevedono coefficienti correttivi o "quote fisse" stabilite forfettariamente senza alcun calcolo, sono nulle. In quanto tali possono essere impugnate in ogni tempo, anche decorsi i trenta giorni e da chi vi aveva votato a favore. Le sanzioni amministrative potranno essere irrogate solo dopo il 1° gennaio 2017, ma le delibere già oggi possono essere impugnate. Per non incorrere nelle sanzioni amministrative, non resta altro da fare al condominio che modificare con una nuova delibera il criterio di ripartizione della spesa uniformandosi alla norma Uni 10200.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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