VENDITORE E ACQUIRENTE SOLIDALI SULLE RATE
Secondo la sentenza della Cassazione n. 24654/2010, «in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice civile».La delibera di approvazione dei lavori straordinari era impugnabile nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 1137, ma può essere ratificata in sede di approvazione del rendiconto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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