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ARBITRATO CON LE REGOLE ALLA FIRMA DELL'APPALTO

La domanda

In un contratto di appalto, stipulato nel 1993, un comune, in merito al contenzioso, ha richiamato il Dpr 1063/1962 e, in particolare gli articoli 43 e seguenti del Dpr stesso. Il collegio arbitrale, dopo l'entrata in vigore del regolamento Dpr 554/1999, dev'essere composto da tre o da cinque arbitri?

Si rileva, in via preliminare, che nella fattispecie descritta, in base al principio "tempus regit actum", trovano applicazione le norme vigenti all’atto della sottoscrizione del contratto, avvenuta nel 1993. Orbene, in tale ambito si segnala che il capitolato generale dello Stato (Dpr 1063/1962) prevedeva che il collegio arbitrale fosse composto da cinque membri, di cui uno scelto come presidente. Pertanto, il collegio dovrà necessariamente essere composto, per l’appunto, da cinque membri. Il successivo regolamento generale Dpr 554/1999 – peraltro abrogato – è irrilevante nella fattispecie, così come l’articolo 241 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs 163/2006) sugli appalti pubblici. Per completezza di informazioni, si evidenzia che, in tema di arbitrato, l’Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) ha pubblicato la determinazione 6/2013, contenente le indicazioni interpretative sulle modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 190/2012, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.Questa norma prevede l’esclusione di determinate categorie professionali dal novero dei soggetti ai quali può essere affidato l’incarico di arbitro. Inoltre, stabilisce che la nomina dell’arbitro di elezione pubblica - mediante scelta a norma dell’articolo 1, comma 23 della legge 190/2012 - deve avvenire «preferibilmente» tra i dirigenti pubblici (nel caso di arbitrato tra Pa e soggetti privati), e che la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione deve avvenire «nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del citato articolo».

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