C'È VINCOLO SOLIDALE ANCHE VERSO IL SUPERCONDOMINIO
L’articolo 1117-bis del Codice civile stabilisce che la disciplina del condominio si applica anche al supercondominio. E l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente».Nel caso di specie, pertanto, il nuovo condomino è vincolato solidalmente con il vecchio proprietario nei confronti del supercondominio per gli oneri relativi agli ultimi due anni, anche se precedenti all’acquisto dell’unità immobiliare, e salva la possibilità di rivalersi poi sul venditore per la parte precedente il passaggio di proprietà. Si fa presente, inoltre, che il quinto comma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che «chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto». È, pertanto, molto importante procedere quanto prima a questo adempimento, per limitare temporalmente il vincolo di solidarietà.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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