L'esperto rispondeResponsabilità

DOCUMENTI ALTERNATIVI AL CERTIFICATO DI COLLAUDO

La domanda

Per un fabbricato realizzato prima del 1942, un Comune fa richiesta di collaudo strutturale dell'intero immobile, propedeutico al rilascio dell'agibilità di un piccolo locale al piano terra. I calcoli strutturali (la muratura è di tufo) non risultano agli atti, essendo l'immobile di inizio '900. È legittima la richiesta del Comune?

In generale, l’articolo 25 del Dpr.380/2001 prevede che, per il rilascio del certificato di agibilità, occorre il collaudo statico, basato sulle norme vigenti al momento della costruzione. Ma, poiché il fabbricato è stato realizzato ante 1942 ed è in muratura, in questo caso la normativa vigente è quella anteriore al 5 gennaio 1972, data di entrata in vigore della legge 1086/1971. Ne consegue che l’edificio non è mai stato collaudato, in quanto per la sua tipologia, non era previsto alcun tipo di collaudo.Tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza 4309/2014, ha precisato, con riferimento al rilascio del certificato di agibilità, che tale provvedimento della pubblica amministrazione può considerarsi indipendente dalle altre procedure urbanistico-edilizie (Dpr 380/2001). Pertanto, in via subordinata è possibile che la “sicurezza strutturale”, che è imprescindibile in sede di rilascio dell’agibilità, venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso, cioè, una “dichiarazione di idoneità statica” che tenga conto delle norme e della sismicità eventuale della zona, vigenti al tempo della costruzione. Si tratterebbe di un documento equivalente al certificato di collaudo delle opere originariamente costruite.

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